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--->LEGGE REGIONALE 28/2004
--->LEGGE NAZIONALE 1/1990.

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lunedì 15 marzo 2010

LEGGE NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DI ESTETISTA N°. 1/1990






LEGGE N.1 DEL 4 GENNAIO 1990



E’ composta da 13 art. ed indica tutto ciò che un soggetto deve fare per diventare estetista, indica inoltre i suoi campi di competenza.

Come leggere una legge

Una legge è suddivisa in:

TITOLI

CAPI

SEZIONI

ARTICOLI

COMMI



ARTICOLO  1
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.




MEZZI PER SVOLGERE L’ATTIVITA’ DÌ ESTETICA (2°COMMA)
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico,di cui all’elenco allegato alla presente legge e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge n.713 dell’86 e relativi allegati. 



CHE COSA L’ESTETISTA NON PUO’ FARE (3°COMMA)
Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. 

Articolo  2.

 L’estetista che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo,se in possesso dei requisiti di cui si parla agli articoli 2,3 e 4 della legge quadro 443/85 è tenuto ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità previste dalla Legge n.443 del 1985.


Articolo 3

    1.La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico(16 anni) mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
    a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;
    b)oppure di 1 anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente,a tempo pieno,presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato(della durata di 5 anni) presso una impresa di estetista,come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955,n°25 (4), e successive modificazioni ed integrazioni,della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria,e seguita da appositi corsi regionali,di almeno 300 ore,di formazione teorica,integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
    c)oppure di un periodo,non inferiore a tre anni,di attivita' lavorativa qualificata,a tempo pieno,in qualita' di dipendente o collaboratore familiare,presso una impresa di estetista,accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,seguita dai corsi regionali di formazione teorica della durata di 300 ore.Il periodo di attivita' deve essere svolto nel corso del quinquennio antecendente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
    2.I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.(4)riportata alla voce Apprendistato.
     
    Articolo  4
    1.Le imprese che svolgono l'attivita' di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di societa',nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto,n°443 (3)
    2.Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa',anche cooperativa,i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
    3.Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985,n°443 (3),i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
    4.Lo svolgimento dell'attivita' di estetista,dovunque tale attivita' sia esercitata,in un luogo pubblico o privato,anche a titolo gratuito,è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
    5.L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
    6.Non è ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.
    (3)Riportata alla voce Artigianato medie e piccole industrie.


    Articolo  5

    Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con l’effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell’attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l’adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge. 

    Articolo  6



     1: le regioni predispongono in conformità ai principi alla Legge 21/12/1978 n.845 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell’esame teorico-pratico nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

    2: a tal fine il Ministero dell’industria, del commercio e artigianato, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministro della Sanità, entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede con decreto, alla definizione dei contenuti tecnico/culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d’esame.

     3: tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:



    a)Cosmetologia
    b)Nozioni di chimica e di dermatologia
    c)Nozioni di fisiologia e di anatomia
    d)Massaggio estetico del corpo
    e)Estetica, trucco e visagismo
    f)Apparecchi elettromeccanici
    g)Nozioni di psicologia
    h)Cultura generale ed etica professionale



     4: le regioni organizzano l’esame teorico-pratico di cui all’art. 3 prevedendo le relative sezioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di :



    a)Un componente designato dalla regione;
    b)Un esperto designato dall’amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione ;
    c)Un esperto designato dall’amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale(INPS).
    d)Due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
    e)Due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
    f)Il presidente della commissione provinciale per l’artigianato o un suo delegato;
    g)Due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.


      5: le regioni,per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell’esame previsto dall’art.3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.



     6: le scuole professionali , già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell’art.3 e del presente articolo.


    Articolo  7
    1.Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici,strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita',al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso,non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,n°426 (6).
    2.Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 19671,n°426 (6),alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3.Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.(6)Riportata alla voce commercio di vendita al pubblico.

    Articolo  8
    1.La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che,alla data di entrata in vigore della presente legge:
    a)siano titolari di imprese per lo svolgimento di attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,n°161 (7),come sostitutito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970,n°1142 (8);
    b)oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
    c)oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
    2.Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno 2 anni delle attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
    3.La qualificazione professionale di estetista è altresi' conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1,per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge,da comprovare in base ad idonea documentazione.
    4.Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3,i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi,per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista,sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
    5.La qualificazione professionale di estetista è altresi' conseguita da coloro che,alla data di entrata in vigore della presente legge,risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
    6.Gli allievi dei corsi di formazione professionali che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978,n°845 (9),conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico pratico di cui all'articolo 3,previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
    7.I soggetti che,alla data di entrata in vigore della presente legge,siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,n°161 (10),come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970,n°1142 (11),e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista,sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

    Articolo   9
     (attivita' mista estetista-parrucchiere-barbiere)
    1-L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere,in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985,n°443 (12).In tal caso i singoli soci che esercitano le distine attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'.
    2-I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente,per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di mancire e pedicure estetico.(12)Riportata alla voce Artigianato,medie e piccole industre.

    Articolo   10
    1.Il Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato,di concerto con il ministro della sanita',emana,entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate,un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione,nonche' le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge.L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria,del commercio e dell'artigianato,di concerto con il Ministero della sanita',tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.
    2.Il Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato,nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6,comma 2,deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalita' di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo,al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
    Articolo  11
    1.Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo5,le imprese che gia' esercitano l'attivita' prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'.
    2.Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondono ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5,il comune provvede,entro centoventi giorni dalla richiesta,a fissare un termine massimo,non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
    Articolo   12
    1.Nei confronti di chi esercita' l'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa da 500 a 2.500€,con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981,n°689(13)
    2.Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale è infilitta,con le stesse procedure di cui al comma 1,la sanzione amministrativa dA 500 A 1.000€.
    Articolo   13
    Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963,n°161 (10),come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970,n°1142 (11),e 29 ottobre 1984 n°735 (14),inm quanto compatibili con quelle della presente legge,continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi,da parte delle singole regioni,previste rispettivamente,dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
    (10) Riportata al n° F/I.
    (11) Riportata al n°F/II.
    (14) Recante norme di attuzione della direttiva del Consiglio CEE n° 82/488 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchiere.






    ALLEGATO A


    ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI
    PER USO ESTETICO
    (Allegato alla L. n. 1/1990)

    Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
    Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo efflusio (altra

    frequenza o ultrasuoni);
    Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
    Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore

    ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un
    centimetro;
    Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una

    atmosfera;
    Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in

    profondità;

    Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o

    rotazione, che
    utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
    Lampade abbronzanti UV-A;
    Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi

    ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
     
    Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una

    atmosfera;
    Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una

    atmosfera;
    Scaldacera per cerette;
    Rulli elettrici e manuali;
    Vibratori elettrici oscillanti;
    Attrezzi per ginnastica estetica;
    Attrezzature per manicure e pedicure;
    Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
    Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e

    applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione ad una
    atmosfera;

    Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
    Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
    Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta

    frequenza);
    Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1
    mA(milliampere) ogni 10 centimetri quadrati;

    Depilatori elettrici ed elettronici;
    Apparecchi per massaggi subacquei;
    Apparecchi per presso-massaggio;
    Elettrostimolatore ad impulsi;
    Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una

    atmosfera;

    Laser estetico;
    Saune.





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